Controlli fiscali, in arrivo la tregua estiva: come funziona lo stop di avvisi e lettere dell'Agenzia delle Entrate
Controlli fiscali, in arrivo la tregua estiva: come funziona lo stop di avvisi e lettere dell'Agenzia delle Entrate
Controlli fiscali, tregua estiva per tutto il mese di agosto: stop ad avvisi bonari, lettere di compliance e non solo. Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate slittano al mese di settembre
19 luglio 2025
Controlli fiscali, in arrivo la tregua estiva: come funziona lo stop di avvisi e lettere delle Entrate
Un periodo di tregua dai controlli fiscali. In estate l’Agenzia delle Entrate allenta la morsa ed è chiamata a sospendere l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni ai contribuenti.
Dal 1° al 31 agosto 2025 anche il Fisco sarà in ferie, per effetto della norma introdotta nell’ambito della riforma fiscale che interrompe le ordinarie attività degli uffici.
Uno stop che, in ogni caso, non sarà generalizzato e che concede la possibilità di avviare gli ordinari controlli fiscali nei casi d’urgenza.
Controlli fiscali, come funziona la tregua dall’invio di avvisi e lettere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la tornata di controlli che ha interessato in particolare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate è di fatto obbligata a rallentare la propria attività per tutto il mese di agosto.
In particolare, dal 1° al 31 agosto 2025 è sospesa la possibilità di inviare ai contribuenti avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni di controllo non urgenti.
Questo l’effetto della norma, introdotta dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, che ha potenziato gli effetti della sospensione feriale degli adempimenti nel periodo clou delle vacanze estive, introducendo in parallelo uno stop per tutto il mese di dicembre.
Controlli fiscali automatizzati, controlli formali e lettere di compliance nel cassetto fino al mese di settembre
Dal punto di vista pratico quindi, la norma comporta l’impossibilità per il Fisco di trasmettere:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972;
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- le [lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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