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Cessione delle quote rivalutate, se “circolare” è abuso del diritto

Cessione delle quote rivalutate, se “circolare” è abuso del diritto

Studio SotiraLe operazioni di leverage cash out creano l’illusione di un cambiamento di fatto mai avvenuto, considerato che l’altro acquirente è lo stesso soggetto economico cedente

Con sentenza n. 198 del 12 febbraio 2026, la Corte di giustizia tributaria della Toscana ha rigettato l’appello presentato da due coniugi contro la sentenza n. 201/2023 emessa dalla Cgt di Grosseto che aveva, a sua volta, confermato l’avviso di accertamento emesso dal locale ufficio dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, l’ufficio finanziario aveva bollato come abusiva, l’operazione realizzata da due coniugi che, avvalendosi di una delle tante norme di rivalutazione agevolata delle partecipazioni societarie, che si sono succedute negli anni precedenti, avevano affrancato la plusvalenza latente – afferente le distinte quote societarie, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% sul valore delle distinte quote, conseguenti soprattutto alla mancata distribuzione di rilevanti importi di utili realizzati negli anni a fronte dello svolgimento dell’attività di programmazione informatica – per poi cedere le rispettive quote a una newco avente come unico socio uno dei coniugi.

In buona sostanza, per esempio, a fronte di mille euro di utili in seno alla società partecipata dai coniugi, questi ultimi con una spesa di 40 euro per imposta sostitutiva, avrebbero evitato di essere incisi dall’imposta sostitutiva, ordinariamente applicabile, del 26% cioè di 260 euro, con un risparmio di 220 euro.

Risparmio legittimo o abusivo? I giudici maremmani prima e regionali poi hanno ritenuto l’operazione finalizzata a eludere l’articolo 27, comma 1, del Dpr n. 602/1973, attuata mediante la step transaction, sebbene con una tempistica dilatata, trasformando gli utili in prezzo corrisposto ratealmente ai due coniugi dalla cessionaria newco, beneficiaria di quegli stessi utili distribuiti dall’acquisita partecipata.

In pratica, il giudice di seconda istanza ha ritenuto abusiva, sotto il profilo dell’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), la complessiva operazione, ritenendo la stessa “circolare”, capace di generare l’illusione di un cambiamento conseguente alla cessione delle partecipazioni, di fatto mai avvenuto tenuto conto del fatto che l’acquirente altro non si è rivelato se non lo stesso soggetto economico cedente.

Ed è proprio la “circolarità”, uno dei tratti di caratterizzazione abusiva individuato dall’atto di indirizzo emesso dal ministero di Economia e Finanza, ex articolo 10-septies dello Statuto, in data 27 febbraio 2025, peraltro diversamente interpretato da un altro Collegio giudicante della stessa Cgt di Grosseto, che rispetto alla medesima fattispecie aveva emesso, in precedenza, la sentenza n. 139/2025, enfatizzando la fisiologia della cessione preceduta dalla rivalutazione ma tralasciando, tuttavia, la circostanza della circolarità, stigmatizzata dal citato atto d’indirizzo.

Approfondimento:
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