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Scostamento dagli studi di settore e accertamento analitico-induttivo

Scostamento dagli studi di settore e accertamento analitico-induttivo

Studio SotiraPer applicare tale metodo di controllo e ricostruire anche con presunzioni semplici i componenti del reddito è sufficiente una parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili

SINTESI: Secondo la giurisprudenza della Cassazione lo scostamento dagli studi di settore previsti dall’art. 3, commi 181 e 187, legge n. 549 del 1995 costituisce il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo (Cass. 1645 del 2026, Cass. 25304 del 2023, Cass. 35203 del 2022, Cass. 17185 del 2022 e Cass. 38137 del 2021).
Inoltre, l’accertamento analitico induttivo può essere fondato anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (Cass. n. 35713 del 2022, Cass. n. 26036 del 2015). In tale ipotesi gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare il reddito reale del contribuente (Cass. n. 26632 del 2024).
Inoltre, per procedere all’accertamento con metodo analitico-induttivo è comunque sufficiente anche una parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, nel senso che l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere del tutto dalle scritture contabili, potendo però l’Ufficio utilizzare, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 8999 del 2025).

Ordinanza n. 11693 del 29 aprile 2026 (udienza 18 marzo 2026)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Lenoci Valentino
Accertamento analitico-induttivo e studi di settore

Approfondimento:
https://www.fiscooggi.it/portale/-/scostamento-dagli-studi-di-settore

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