L'Iva di operazioni distrattive costituisce parte del danno
L'Iva di operazioni distrattive costituisce parte del danno
In una situazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, rappresenta comunque un debito verso l'Erario cui la società deve far fronte con risorse proprie a causa della distrazione della provvista
La Cassazione, con la sentenza 12943 dell’8 aprile 2026, ha stabilito che la bancarotta fraudolenta per distrazione è integrata da tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano un effettivo depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori e senza produrre utile. Se, poi, dall'operazione distrattiva nasce l'obbligo del pagamento dell'Iva, la distrazione comprende anche quest'ultima, poiché l'obbligazione tributaria permane in capo a chi cede i beni.
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato presidente del Cda e socio detentore del 95% delle quote di una Srl, dichiarata fallita, colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alle distrazioni per un valore molto rilevante, con le aggravanti ex articolo 219, commi 1 e 2 della legge fallimentare. Il Collegio, allo stesso tempo, aveva assolto l’imputato dalla contestata bancarotta fraudolenta documentale e, limitatamente a un certo importo, da quella patrimoniale perché il fatto non sussisteva e riqualificava un episodio di versamento in bancarotta preferenziale, dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione.
In sintesi, l'imputato era stato condannato, da un lato, per la distrazione di parte del corrispettivo ricavato dalla cessione di uno stabilimento, e, dall'altro, per la cessione dei macchinari a un'altra società per un importo rilevante mai riscosso, il tutto nonostante la situazione di grave tensione finanziaria della società. Il Tribunale aveva, poi, ritenuto distrattivi i vari trasferimenti eseguiti in favore di società del gruppo o dello stesso imputato.
La Corte di appello di Cagliari aveva, in sostanza, confermato l'affermazione di responsabilità, rideterminando la pena.
L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, affidandolo a una serie di motivi di diritto, solo due dei quali appaiono di interesse per la nostra trattazione. In primo luogo, il ricorrente censurava la decisione del giudice di merito con riguardo all’elemento soggettivo, lamentando che né il Tribunale né la Corte d'appello si fossero effettivamente confrontati con gli elementi difensivi prospettati per escludere la sussistenza del dolo, anche nella forma eventuale.
L'imputato contestava, poi, la ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità secondo l'articolo 219, primo comma della legge fallimentare, anche alla luce del fatto che la Corte d'appello aveva incluso, nel calcolo del danno derivante dall'operazione di cessione dello stabilimento, anche l'importo dell'Iva, assumendo - a suo dire, erroneamente - che tale imposta costituisse parte della distrazione.
La sentenza
Nel rigettare i motivi di ricorso richiamati, la Corte di cassazione premette che, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale distrattiva, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (cfr Cassazione, sentenza n. 7437/2020), in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
In altri termini, è sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): è, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (cf. Cassazione, sentenze nn. 31702/2023, 44933/2011 e 17819/2017). È - secondo la giurisprudenza di legittimità - sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale, sicché il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si distingue da quello di bancarotta semplice, oltre che sotto il profilo oggettivo, caratterizzato da operazioni aleatorie o imprudenti, anche per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa (cfr Cassazione, sentenza n. 34979/2020 ).
In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i cosiddetti “indici di fraudolenza”, quali:
la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, così rapportando il fatto all'ambito economico in cui l'impresa ha operato
il contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese)
l'irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr Cassazione, sentenza n. 38396/2017 ).
In sostanza, non è richiesto, ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno né l'intento specifico di nuocere (cfr Cassazione, sentenze nn. 20096/2024, 2899/2018, 992/2016), ma è sufficiente l'oggettivo e consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale.
Ciò posto, la suprema Corte rileva come la Corte di appello sarda avesse correttamente richiamato la circostanza che le operazioni in questione erano prive di qualsivoglia, seppur larvato, vantaggio per la società. Dunque, la palese contrarietà agli interessi societari di operazioni di notevole valore depauperativo è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
L'aggravante del danno di rilevante entità
Quanto all'aggravante del danno di rilevante entità, prevista dall'articolo 219, comma 1, della legge fallimentare, e riconosciuta dal giudice di merito nel caso in esame, la Cassazione rileva che, ai fini della sua sussistenza, il danno va valutato globalmente.
L'Iva relativa a operazioni distrattive costituisce parte del danno, in quanto rappresenta un debito verso l'Erario cui la società deve far fronte con risorse proprie esattamente a causa della distrazione della provvista: poiché incassata ed erogata indebitamente a terzi (invece che parzialmente destinata a pagare tale imposta) ovvero mai conseguita. Quindi, nell'ipotesi in cui dall'operazione distrattiva consegua l'obbligo del pagamento dell'Iva, la distrazione comprende evidentemente anche quest'ultima, poiché l'obbligazione tributaria permane in capo a chi cede i beni, con il meccanismo di riscossione e versamento secondo cui il venditore o prestatore di servizi ponendosi di fatto come mero “intermediario” nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, verserà all'Erario detto importo.
È evidente, però, conclude il Collegio di nomofilachia, che la distrazione del riscosso o l'omessa riscossione del dovuto non elidono l'obbligo - verso lo Stato - del venditore o prestatore di servizi, che resta obbligato al versamento di detta imposta, a cui dovrà far fronte con risorse proprie, vista l'indisponibilità di quelle erogate indebitamente a terzi o giammai incassate.
Studio Sotira®